Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC:
Il Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione sul caso Palermo-Frosinone ha travalicato i propri limiti di competenza. Al Frosinone solo 25.000 Euro in più di ammenda!







Con il comunicato ufficiale n. 055/CSA (2018/2019) qui consultabile, la I Sezione della Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha pubblicato le motivazioni di cui alla decisione relativa al comunicato ufficiale 038-050/CSA – Riunione dell’11 ottobre 2018. Si tratta della decisione assunta all’esito del giudizio di rinvio in seguito a quanto statuito dal Collegio di Garanzia del CONI, relativo alla nota vicenda Palermo-Frosinone e già riportata sul sito dello Studio al seguente link.


La CSA attraverso un’ampia, e talvolta aspra, critica della decisione assunta dal Supremo Collegio dello Sport, conferma, nella sostanza, il precedente pronunciamento della Corte Sportiva d’Appello affrontando e risolvendo diversamente, i punti decisivi del provvedimento del CGS.


In particolare la Corte ha statuito che:


1) la richiesta del Palermo calcio di escludere dal giudizio di rinvio la FIGC non può essere accolta ritenendo che, pur essendo vero che la FIGC è legittimata ad intervenire esclusivamente nel procedimento esofederale e fermo il principio secondo il quale il soggetto autorizzato ad intervenire nel procedimento endofederale è la Procura Federale presso la FIGC, nel caso di specie la Federazione era intervenuta quale parte legittimata all’udienza tenutasi presso il Collegio di Garanzia del CONI. Pertanto, poiché il giudizio di rinvio costituisce, secondo la CSA, una prosecuzione del precedente giudizio trattato avanti al Collegio di Garanzia stesso, la FIGC è conseguenzialmente parte a tutti gli effetti nell’ambito del medesimo.


2) la richiesta del Frosinone calcio di sospendere l’intero procedimento in attesa del giudizio finale del Tar non è accoglibile poiché la sospensiva non è prevista dall’ordinamento procedurale della Giustizia Sportiva, sicché il procedimento sportivo non può essere sospeso o interrotto a causa della pendenza di altro giudizio dinanzi alla giustizia ordinaria-amministrativa;


3) il CGS, quale organo di giustizia di ultimo grado, ai sensi dell’art. 54 C.G.S non può svolgere un rinnovato esame di merito della controversia, esteso ad una diversa ricostruzione della quaestio facti posta a fondamento della decisione impugnata. Pertanto limite invalicabile della competenza del Collegio di Garanzia è quella di vagliare la sola legittimità della motivazione per illogicità e/o insufficienza espressa nella sentenza endofederale impugnata.


4) il Collegio di Garanzia dello sport con la propria decisione ha travalicato il dettato normativo del CGS FIGC ed in particolare dell’art. 35, laddove ha ampliato l’applicazione della c.d. “prova tv”. Infatti, la norma in questione prevede espressamente che le riprese televisive possano essere impiegate solo al fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. Inoltre, sempre l’art. 35 C.G.S. FIGC, limita alle sole gare di LNP, l’utilizzo della prova TV per condotte violente o gravemente antisportive o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro. La CSA ha, quindi, affermato che appare contrario al dettato della norma estendere l’utilizzo della prova televisiva a tutti quei casi non regolati dall’articolo 35 stesso ed in particolar modo a tutti i casi relativi a comportamenti dei tesserati o della tifoseria già rilevati dall’arbitro o dagli ufficiali di gara.


5) Sulla questione relativa alla stagione nella quale deve essere scontata la sanzione irrogata dalla giustizia sportiva la Corte d’Appello ha osservato che, sebbene il dettato normativo sia modellato sul principio in base al quale la sanzione deve essere scontata nella stagione in corso, per evidente collegamento ontologico tra la sanzione e la afflizione che la sanzione deve raggiungere, la ratio della norma non può, però, spingersi fino a giustificare che le sanzioni possano essere applicate alle stagioni ultimate.

Nel caso oggetto di giudizio l’omologazione del risultato sportivo è cosa cristallizzata e, quindi, affinché possa aversi una effettività della afflizione non può che differirsi l’applicazione alla stagione sportiva successiva. Infatti, gli episodi occorsi nella partita Palermo/Frosinone potrebbero sì aver creato le condizioni per un comportamento sanzionabile dal punto di vista normativo, ma tale comportamento non ha determinato un’alterazione del risultato conseguito sul campo né tanto meno la regolare conclusione dell’incontro e pertanto i comportamenti vanno sanzionati sotto diverso profilo e cioè ai sensi dell’art 17 comma 4 C.G.S.


In conclusione, la CSA, pur rifiutando, nella sostanza, il contenuto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, al solo fine di dare una qualche attuazione a tale provvedimento, ha statuito un aumento di Euro 25.000,00 all’ammenda già comminata.