Si è recentemente conclusa in primo grado la vicenda che ha visto coinvolte Atalanta e Perugia con riferimento alla doppia cessione dei giocatori Mancini e Santopadre.

Il deferimento della Procura Federale è scaturito da una segnalazione della Fiorentina che riteneva di aver subito da tale operazione un danno economico.


Infatti, con riferimento al calciatore Mancini vi era un accordo tra Perugia e Fiorentina per cui, in caso di futura cessione, il prezzo ottenuto sarebbe stato suddiviso al 50% tra le due società.

Tuttavia, secondo la Fiorentina, il Perugia e l’Atalanta hanno trovato un accordo “fraudolento” volto a riconoscere ai “Viola” un importo inferiore tant’è che il costo per il trasferimento di Mancini è stato stabilito in Euro 200.000,00 (a fronte di un reale valore di mercato, sempre secondo la Fiorentina, di Euro 1.500.000,00) mentre per Santopadre la società bergamasca ha versato al Perugia Euro 1.000.000,00 sebbene il reale valore fosse di Euro 75.000,00.


Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare (TFN) all’esito del processo, nel corso del quale è stata depositata da parte dell’Atalanta anche una perizia di stima circa il valore di trasferimento del giocatore Mancini, ha concluso per il proscioglimento di tutti gli incolpati e cioè di Santopadre Massimiliano e Goretti Roberto, rispettivamente Presidente e responsabile dell’area tecnica del Perugia, oltre che di Luca Percassi e Giovanni Sartori, rispettivamente amministratore delegato e responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta, e delle società Perugia ed Atalanta a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.


L’aspetto interessante della decisione è il principio che il TFN, seppur facendo ricorso ai principi del “favor rei” e della mancanza di “ragionevole certezza” in ordine alla colpevolezza degli incolpati, ha posto alla base della motivazione reperibile al seguente link.


Il Giudice di primo grado, infatti, dopo aver ritenuto che, comunque, le operazioni di trasferimento contestate ( da valutarsi separatamente tra loro non costituendo una la consecutio dell’altra) sono state effettuate attraverso le rituali procedure a cura della Lega di competenza, che non ha segnalato alcun genere di irregolarità, ha evidenziato la “dubbia collocazione degli elementi pecuniari che lasciano ampio spazio a criteri empirici e soggettivi riferiti a plurime considerazioni di età, di ingaggio, di curricula sportivi e di quant'altro possa far parte di un parametro da negoziare ai fini della compravendita”.


In altri termini, secondo il TFN non esistono criteri specifici per stabilire il corretto costo di un trasferimento atteso che lo stesso è determinato da fattori diversi fra loro oltre che soggettivi e legati al momento storico dell’operazione sicché, per l’appunto, non può essere fatta alcuna valutazione ex post.


Probabilmente la decisione del TFN, interessante sotto diversi punti di vista, non ha valutato un altro elemento e cioè l’assoluta mancanza, nel caso di specie, del possibile interesse dell’Atalanta nell’operazione ipotizzata dalla Fiorentina.


Ed infatti, poiché la Procura Federale ha individuato in Euro 500.000,00 il corretto prezzo per il trasferimento di Mancini ed in Euro 100.000,00 quello di Santopadre, non si comprende la ragione per la quale la squadra orobica avrebbe dovuto corrispondere al Perugia l’importo di Euro 1.200.000,00 a fronte di quello minore (Euro 600.000,00) ritenuto corretto dall’organo inquirente.