Con il comunicato n. 30/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019) del 24 ottobre 2018, rinvenibile al seguente link (http://www.figc.it/media/64704/cu-n30.pdf), sono stati depositati i motivi di un’interessante decisione assunta dal TFN - Sezione Disciplinare in materia di tesseramento di calciatori minori di 16 anni.


Il caso riguardava un calciatore infrasedicenne tesserato dalla Società US Triestina Calcio 1913 srl in violazione del disposto di cui all’art. 40 comma 3 delle NOIF.


Tale norma dispone che il tesseramento di calciatori con età inferiore agli anni 16 può essere autorizzata solo “in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno 6 mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza”.


Il successivo comma 3 bis prevede la possibilità di richiedere al Presidente Federale una deroga per i giovani che abbiano compiuto 14 anni e che proseguono gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico.


Sta di fatto che la Società Triestina ha provveduto a richiedere il tesseramento di un calciatore per la stagione 2017/2018 (nel corso della quale ha disputato ben 29 partite) sebbene la famiglia dell'atleta fosse residente in una provincia del Veneto non confinante con quella di Trieste e senza aver, fra l’altro, sottoposto alcuna richiesta di deroga.


Per quanto qui interessa, sebbene la Procura Federale abbia deferito anche il calciatore per violazione dell’art. 1bis comma 1 CGS – FIGC in relazione all’art. 40 comma 3 NOIF, il TFN-Sezione Disciplinare ha espresso un giudizio di proscioglimento ritenendo non meritevole di accoglimento il deferimento in quanto “non sussistono elementi probatori idonei a sorreggere l’imputazione del ragazzo e l’asserzione di una sua responsabilità diretta per inosservanza dell’art. 40 comma terzo NOIF”.


L’organo giudicante ha osservato, in particolare, e questo è forse l’aspetto più interessante della decisione, che la norma suppostamente violata pone a carico solo della Società l’incombente sicché, “in assenza di una precisa norma dell’ordinamento sportivo previsiva di oneri a carico dell’atleta, non è possibile addebitare colpe al calciatore altrimenti introducendosi una anomala forma di responsabilità oggettiva a contrario”.