E’ questa la conclusione cui è giunta la 2^ Sezione della Corte Federale D’appello della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) con la decisione assunta il 2 maggio 2018 e contenuta nel comunicato n. 6 del 10 maggio 2018.
La Corte Federale, infatti, dovendo decidere in merito ad una richiesta di scioglimento di vincolo sportivo per inadempienza di una società, ai sensi dell’art. 32, comma 5, lett. F) del Regolamento di Giustizia, ha statuito che negare ad un atleta lo strumento idoneo per l’esercizio della propria attività (nel caso oggetto d’esame, una bicicletta conforme alle sue caratteristiche fisiche), costituisce grave inadempienza da parte della società stessa.
Il Giudice di secondo grado ha evidenziato che un’analisi antropometrica per il giusto posizionamento in sella riveste un’importanza fondamentale (anche per gli sportivi amatoriali) e ciò soprattutto se l’atleta è un minore d’età in costante mutamento e sviluppo fisico.
Pertanto, solo un biomeccanico (e non già un telaista) può stabilire quale sia il miglior assetto sulla bicicletta di un determinato soggetto, prendendo in considerazione l’età, i problemi fisici e l’estensione muscolare degli sportivi e ciò perché il suo lavoro non si basa su parametri fissi ed immodificabili, ma varia in funzione della cosiddetta “bike fit window” del ciclista (termine coniato dal Dr. Andy Pruitt, biomeccanico statunitense che è il creatore del Body geometry di Specialized) e cioè la “finestra biomeccanica” che deve essere considerata sia per regolare la bici nel miglior modo possibile per evitare danni fisici sia per migliorare le perfomance sportive.
In conclusione, quindi, la Corte Federale ha ritenuto che costituisce giusta causa per lo scioglimento del vincolo sportivo la mancata consegna all’atleta di una bicicletta che, previa visita di un biomeccanico, sia regolata sulla base della finestra biomeccanica dell’atleta stesso.