CFA FIGC: il termine per la conclusione delle indagini di cui all’art. 32 quinquies CGS non è perentorio.







Così si è espressa la III Sezione della Corte Federale d’Appello della FIGC, con il comunicato Ufficiale n. 068/CFA (2018/2019), contenente le motivazioni (reperibili al seguente link) relative alle decisioni assunte con il Com. Uff. n. 031/CFA.


In particolare, con riferimento al reclamo proposto dalla Società Nereo Rocco AS avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale, che aveva comminato, oltre al pagamento di un’ammenda, anche la sanzione dell’inibizione per mesi 8 comminata al presidente della società medesima, la CFA è ritornata ad affrontare una interessante questione, giungendo ad affermare un orientamento già consolidatosi in precedenza.


Infatti, il Giudice di secondo grado ha confermato che il termine previsto dall’art. 32-quinquies CGS per la durata massima delle indagini della Procura Federale, non è perentorio sicché, respingendo l’eccezione sollevata dal reclamante, l’eventuale superamento non determina alcuna improcedibilità.


Ciò sebbene l’art. 38 CGS disponga testualmente che “Tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori”. Secondo la Corte, infatti, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali, “il riferimento alla perentorietà può ritenersi effettuato nei termini indicati per lo svolgimento della fase processuale” – nella fattispecie rispettati – “ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria” (così Corte Federale 14/12/2016 in C.U. 080 CFA del 07/02/2017).


In realtà la questione potrebbe essere un po’ più complicata, poiché l’art. 38 dichiara che tutti i termini (quindi nessuno escluso) previsti dal CGS sono perentori.


Di fronte a tale chiara affermazione è evidente che, sebbene l’opera ermeneutica della Corte sia pregevole e si sposi, fra l’altro, con il tenore dell’art. 32-quinquies - secondo cui gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non sono utilizzabili (a contrario, quindi, il superamento del termine non determina alcuna preclusione rispetto all’uso di quelli compiuti in precedenza) – un intervento del Legislatore Federale si impone al fine di chiarire, con estrema precisione, quali siano i termini processuali e procedimentali (atteso che l’art. 38 CGS non pone alcuna differenza) ai quali attribuire carattere di perentorietà.