Con la recente ordinanza n. 16980/2018, la Suprema Corte di Cassazione si è confrontata su una questione particolarmente rilevante e sempre più di attualità, affrontando il tema delle cause dell’intollerabilità della convivenza tra coniugi.


Secondo i Giudici Supremi, tra gli elementi idonei ad addebitare la separazione rientrano anche “ semplici scambi di e-mail di un coniuge con l’amante” tale da generare sospetto e da essere lesivi della dignità morale dell’altro coniuge : dunque tra le cause di addebito non vi è solo il tradimento inteso in senso fisico, l’adulterio, ma anche solo un “sospetto” di infedeltà, un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, quale appunto lo scambio di e-mail.


Tutto ciò, ovviamente, sempre che non venga dimostrato che il comportamento sia stato generato da una crisi precedente. Infatti, l’indagine da parte del giudice sull’intollerabilità della convivenza deve sempre essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione del comportamento di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell’uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell’altro.