Due anni di squalifica per Emanuele Calaiò (oltre ad Euro 20.000,00 di ammenda) e 5 punti di penalizzazione per la Società Parma Calcio da scontarsi nel campionato 2018/2019.


E' questa la decisione assunta ieri 23.7.2018 dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare FIGC all'esito del procedimento introdotto su deferimento della Procura Federale .


Come noto il procedimento si fondava sulla segnalazione della società Spezia Calcio srl che informava la Procura Federale FIGC dell’invio al proprio calciatore Filippo De Col di messaggi sms da parte del calciatore Emanuele Calaiò, tesserato con il Parma, qualche giorno prima dell’incontro Spezia-Parma.


Tali messaggi sms parevano integrare la fattispecie di cui all’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC e cioè dell’illecito sportivo poiché volti ad alterare il risultato della competizione sportiva.


Al termine della fase dibattimentale la Procura Federale richiedeva una condanna a 4 anni di squalifica oltre ad Euro 50.000,00 di ammenda per Emanuele Calaiò mentre per il Parma chiedeva una penalizzazione di punti 2 in classifica, da computarsi sulla classifica finale del campionato 2017/2018 o, in subordine, penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019.


Il Tribunale Nazionale Federale (TFN) innanzitutto ha chiarito che “la struttura dell’illecito sportivo è analoga a quella dei reati di attentato o a consumazione anticipata e, pertanto, la sua rilevanza, sul piano giuridico, prescinde dal realizzarsi dell’evento cui l’atto è preordinato ”.


Ha, altresì, aggiunto che l’art. 7, CGS, in cui è stato trasfuso l’art. 6, CGS (che definisce l’illecito sportivo) non fa cenno alla idoneità degli atti, in quanto si limita a richiedere che gli atti posti in essere siano diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica ”, se pure richieda che siano “concretamente idonei a realizzare l’evento cui sono diretti ”. Con tale previsione si discosta dalla nozione penalistica di tentativo, prevedente il compimento di atti “idonei, diretti in modo non equivoco”.


Pertanto, anche una proposta diretta al conseguimento di una delle finalità specificate nell’art. 6, CGS (ora art. 7), pure se non seguita da accettazione, purché sia stata percepita dal destinatario e presenti un minimo di concretezza può integrare, come nel caso in discussione, l’illecito sportivo.


Il TFN ha, ancora, evidenziato, che nell’ordinamento sportivo, a differenza di quanto avviene in ambito penale, per espungere o allontanare temporaneamente, dalla partecipazione ad attività sportive, anche se svolte in forma professionale, un determinato soggetto è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessario, al contrario, il superamento del ragionevole dubbio.


Il Giudice federale dopo aver valutato negativamente i messaggi sms inviati dal Calaiò ha ritenuto la responsabilità dell’incolpato individuando come congrua la sanzione di anni due di squalifica ed Euro 20.000,00 di ammenda, tenuto conto della mancanza di precedenti specifici in capo al medesimo, calciatore professionista da anni.


Il TFN ha, altresì, ritenuto la responsabilità oggettiva, ex artt. artt. 7, comma 2, e 4, comma 2, del CGS la Società Parma Calcio 1913 Srl.


Tuttavia, evidenziando che la penalizzazione riferita alla classifica del campionato di Serie B appena conclusosi si porrebbe anche in aperto contrasto con lo stesso principio di afflittività previsto dall’art. 18, comma 1, lett. g) e ritenuto che nella fattispecie si è in presenza di un tentativo di illecito decisamente respinto dai destinatari dei messaggi e la cui conoscenza da parte della Società Parma Calcio non è stata in alcun modo nemmeno ipotizzata, in forza del predetto art. 18, comma 1, lett. g) del CGS, la penalizzazione va operata con riferimento alla stagione sportiva in corso e cioè quella 1° luglio 2018/30 giugno 2019.


Il Tribunale ha, dunque, ritenuto di applicare una penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.


E’ stata, quindi, scongiurata una modificazione delle squadre ammesse al prossimo campionato di serie A.