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king7104
1 Posts |
Posted - 05/30/2005 : 18:37:21
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| In che cosa si sostanzia il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico? |
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cmonteleone
4 Posts |
Posted - 06/06/2005 : 12:47:43
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Non potendo entrare troppo nello specifico della domanda formulata dal gentile utente, mi pare comunque opportuno replicare brevemente. L’art. 615-ter del codice penale, rubricato accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, dispone che <<Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l''interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio>>. Con tale disposizione, inserita nella sezione IV, capo II titolo XII, dedicata alla tutela dell’inviolabilità del domicilio, il Legislatore del 1993 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, il concetto di domicilio informatico ritenendo che, al pari del domicilio fisico, l’introduzione in un sistema informatico o telematico costituisce condotta penalmente rilevante, ciò perché il domicilio informatico deve essere inteso quale spazio ideale di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. In tal senso la tutela offerta dall’art. 615ter si concreta nello “jus excludendi alios” sì che a nulla rileva il contenuto dei dati racchiusi nel sistema purché attinente alla sfera di pensiero o all’attività, lavorativa o non, dell’utente . Trattasi di reato di pericolo laddove il pericolo medesimo deve essere individuato nel rischio delle possibili azioni illegittime che possono essere poste in essere da parte di chi si introduce abusivamente nel sistema . Ai fini dell’integrazione della fattispecie in oggetto è necessario che il sistema sia protetto mediante sistemi di sicurezza (siano essi blandi ovvero estremamente rigidi) lasciando intendere che l’assenza degli stessi costituisca manifestazione di volontà favorevole all’accesso. In effetti in caso contrario sarebbe risultato punibile l’accesso ai siti Internet, caricati su milioni di server sparsi in giro per il mondo. Come nel caso della violazione di domicilio il reato è integrato sia in ipotesi di accesso sia in caso di intrattenimento contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione. Tuttavia, a nostro avviso, tale seconda ipotesi appare poco probabile poiché, contrariamente al domicilio fisico, appare difficile pensare, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, che taluno possa entrare in un sistema informatico o telematico legittimamente, poiché privo di misure di sicurezza, ed in seguito esserne escluso poiché il titolare del diritto rappresenti in qualche modo una manifestazione di volontà contraria all’intrattenimento. Certo, come evidenziato in dottrina , tale situazione potrebbe verificarsi allorquando taluno, autorizzato ad accedere ad un sistema per un tempo determinato, vi si mantenga più del consentito o ponga in essere azioni cui non era legittimato. Tuttavia a fronte di ciò che usualmente accade, e cioè che la scadenza del termine inibisce l’accesso al sistema, l’ipotesi indicata appare più teorica che pratica. Con riferimento alla nozione di “sistema informatico” la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come lo stesso debba essere inteso quale <<complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate – per mezzo di un’attività di “codificazione” e “decodificazione” – dalla “registrazione” o “memorizzazione”, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di “dati”, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazioni diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare “informazioni”, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l’utente >>. Rispetto al reato di frode informatica, che può concorrere con quello in esame, è stato rilevato che il primo si differenzia per il fatto della necessaria manipolazione del sistema, elemento costitutivo non necessario per la consumazione del reato di cui all’art. 615bis. Inoltre la frode informatica si differenzia anche per la circostanza che, mentre per la commissione del reato di accesso abusivo è necessaria la presenza di un sistema protetto, tale elemento non ricorre nell’ipotesi della frode informatica .
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dionisio
1 Posts |
Posted - 06/06/2006 : 16:47:03
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Egregi avvocati, mi sono introdotto in un forum molto simile a questo, solo che è configurato in modo tale che, ANCHE SOLO PER LEGGERE, è necessaria una password. Per farlo ho utilizzato una password di un altro utente (che però ho reperito senza ricorrere a "trucchi" informatici di alcun tipo), il quale però non ha gradito, si è accorto di tutto e ora minaccia di denunciarmi proprio in base ai riferimenti normativi da Voi citati più sopra. Tengo a precisare che non ho compiuto alcun'altra azione se non leggere il contenuto del forum. Vorrei sapere se vado incontro a guai seri, anche in considerazione che mi sono collegato utilizzando il PC dell'ufficio.
Cordiali Saluti
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cmonteleone
4 Posts |
Posted - 06/23/2006 : 17:28:26
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Gentile utente,
mi scuso se solo ora rispondo alla Sua richiesta.
Poiché il quesito da Lei sottoposto riguarda una vicenda Sua personale, La invito a comunicare con Lo studio mediante i normali canali di posta elettronica e ciò per ovvie ragioni di privacy.
E' sufficiente che Lei comunichi il Suo indirizzo e-mail.
Grazie e a presto
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