Brevi riflessioni sull'uso dei meta-tag anche alla luce della recente giurisprudenza italiana.

(Pubblicato su http://www.netjus.org/)

Il problema dell'uso dei meta-tag all'interno delle pagine web ed in particolare degli eventuali profili di illegittimità per violazione delle norme poste a tutela del marchio e della concorrenza, è stato recentemente affrontato dal Tribunale di Roma (ordinanza del 18 gennaio 2001) il quale ha dovuto decidere, in sede cautelare - probabilmente per la prima volta in Italia - circa la natura e l'eventuale liceità delle "etichette nascoste".
Prima di affrontare le problematiche di natura giuridica vale la pena richiamare brevemente il concetto ed il funzionamento dei meta-tag.
Il linguaggio di scrittura HTML permette di inserire all'interno delle pagine web alcuni "tag" denominati appunto "meta" i quali racchiudono informazioni che non verranno visualizzate dal browser ma che potranno essere lette dai motori di ricerca.
Ad esempio, se volessimo utilizzare i meta-tag per il sito "Braccio di Ferro" potremmo operare nel modo che segue:<META NAME="description" CONTENT="Sito di Braccio di ferro il marinaio."> <META NAME="keywords" CONTENT="Braccio di ferro, spinaci, mare, navi, Olivia, Bluto..."> ;
Tutte le informazioni inserite all'interno del tag "meta", come già ricordato, non verranno visualizzate dal browser ma rivestono enorme importanza.
Infatti gran parte dei motori di ricerca utilizza tali informazioni al fine di classificare i vari siti utilizzando, all'uopo, programmi particolari detti "spider".
Anche se non tutti i motori di ricerca lavorano allo stesso modo, il principio è quello di classificare i siti combinando il nome di dominio con la descrizione del sito e con le c.d. "keywords".
Qualora, sempre esemplificando, lo sconosciuto editore "TIZIO", il cui sito non viene ricercato da nessuno, volesse divenire "visibile" al grande pubblico, potrebbe inserire all'interno del tag META KEYWORDS la parola "Giuffré", sicchè l'utente di internet alla ricerca del sito Giuffrè, digitando il nome all'interno del box del motore di ricerca prescelto, insieme al sito in questione troverebbe anche lo sconosciuto sito di "TIZIO".
E ancora, se la parola Giuffrè venisse inserita più volte nel tag magari combinandola con la descrizione del sito e con il contenuto del sito stesso, sarà possibile che il sito "TIZIO" risulti indicizzato prima del sito "Giuffré". Si tenga presente che la posizione all'interno della classifica del motore di ricerca risulta fondamentale, proprio perché l'utente difficilmente scorrerà l'intero indice del motore per cui il sito posto alla posizione 200 nella maggior parte dei casi non verrà visitato.
Proprio al fine di evitare tale tipo di operazione ora alcuni motori di ricerca contrastano il c.d. "spamming" eliminando dal motore i siti che ripetono per più di un certo numero di volte la medesima parola all'interno del tag "KEYWORDS".
Da quanto sopra esposto ben si comprende, dunque, che attraverso i meta-tag è possibile non solo porre in essere violazioni delle norme relative alla proprietà intellettuale e industriale ma anche operare attività di concorrenza sleale.
Il caso recentemente sottoposto all'attenzione del Tribunale di Roma è, pertanto, esemplare.
La società Crowe Italia, rappresentante per l'Italia di uno dei sindacati dei Lloyd's di Londra, ha inserito nei propri tag HTML la parola "Genertel", identificativa della Trieste Venezia Assicurazioni - Genertel S.p.A., propria concorrente, di talché digitando genertel all'interno dell'apposito box di alcuni motori di ricerca quali "Virgilio" e "Altavista", risultava indicizzata anche la Crowe Italia medesima.
Su ricorso della Genertel il Tribunale di Roma riteneva che "l'uso da parte della Crowe Italia, quale meta-tag, della parola Genertel ... dipende esclusivamente dallo scopo, così perseguito dalla resistente, di far comparire, tra i risultati della ricerca del'utente della rete, il proprio sito ..." e ancora che "non v'è dubbio, del resto, che anche la semplice conoscenza, da parte dell'utente di internet, di altri prodotti o servizi comparabili con quelli della società istante ... è idonea ad influenzare la scelta del consumatore" ed infine che "deve ritenersi prevalente l'esigenza, tutelata dall'ordinamento e segnatamente dall'invocato art. 2598 n. 3 c.c., che ciascun imprenditore, nella lotta con i concorrenti per l'acquisizione di più favorevoli posizioni di mercato, si avvalga di mezzi suoi propri e che non tragga invece vantaggio, in maniera parassitaria, per quanto sopra rilevato, dall'effetto di agganciamento ai risultati dei mezzi impiegati da altri".
Pertanto il Tribunale di Roma accogliendo il ricorso ordinava alla Crowe Italia di eliminare immediatamente il riferimento Genertel dal sorgente della pagina HTML sita all'indirizzo http://www.crowe.it/index.htm e da tutte le altre pagine web poste entro il dominio crowe.it contenenti il nome della ricorrente ordinando, altresì, di provvedere a che tale eliminazione venga effettuata anche nei motori di ricerca.
Problematiche analoghe erano già state affrontate e risolte dalla giurisprudenza nordamericana e casi emblematici sono Oppedhal & Larson v. Advanced Concepts (www.patents.com/ac), Instituform Technologies Inc. v. National Envirotech Group L.L.C. e Playboy enterprises Inc. v. Calvin Designer Label (www.patents.com/ac/playcpt.sht).
A parte il caso citato per secondo, risolto tramite accordo giudiziale, negli altri è stata confermata la
tendenza a ritenere le fattispecie oggetto del contendere quali ipotesi e di concorrenza sleale e di contraffazione di marchio.
Tali conclusioni sono senz'altro da condividere.
Quanto alla contraffazione di marchio anche se l'utilizzo dello stesso all'interno del meta-tag non è visibile è pur vero che tale utilizzo viene comunque ad esteriorizzarsi nel momento in cui l'utente effettua una ricerca tramite uno dei tanti motori (c.d. "invisible trademark infringement").
Con riferimento, invece, all'attività di concorrenza sleale appare chiaro che l'utilizzo del marchio altrui si pone tanto quale attività confusoria quanto come sfruttamento della notorietà del concorrente ed ancora quale danneggiamento dell'altrui azienda proprio perché, per il meccanismo visto sopra, relegando il sito del concorrente in una posizione di svantaggio nella indicizzazione dei motori di ricerca, se ne diminuisce la visibilità e, quindi, si riduce il numero degli accessi determinando, così, un grave pregiudizio economico.
Si aggiunga, infine, che l'utilizzo illegittimo dei meta-tag può integrare anche una fattispecie di pubblicità ingannevole atteso che i meta-tag stessi costituiscono un messaggio ai sensi dell'art. 2 lett. a) D. Lgs. 74/92. Infatti attraverso il meta-tag i motori di ricerca forniscono informazioni che possono essere ritenute messaggio pubblicitario (la successiva lett. b del medesimo articolo vieta qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore i consumatori).
Ci si limita a sottolineare che qualora all'interno dei meta-tag vi siano parole di uso comune, l'unico strumento di tutela rimane proprio l'applicazione delle norme repressive della concorrenza sleale e della pubblicità ingannevole.

 

Claudio Monteleone

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