| La pratica del "linking" e le sue implicazioni
giuridiche
(Pubblicato su http://www.netjus.org/)
Il link rappresenta, all'interno dei siti web, uno degli elementi
maggiormente utilizzati e consiste in un collegamento ipertestuale che permette di
"navigare" da una pagina all'altra di uno stesso sito piuttosto che tra siti
diversi.
L'utilità del link è enorme se si pensa che il più delle volte è
possibile trovare il sito ricercato grazie a collegamenti presenti in altri siti. Tant'è
che non esiste quasi più alcun sito che non abbia almeno una pagina dedicata a links
relativi ad altri siti aventi contenuti più o meno omogenei rispetto al sito stesso.
Tra le varie classificazioni dei links, quella che più interessa in
questa sede distingue tra due tipologie e cioè: surface-link e deep-link.
Il primo consiste in un collegamento ipertestuale verso la home-page (o
pagina principale) di un sito, di talché il navigatore potrà perfettamente rendersi
conto di aver compiuto un "salto" in un altro sito web.
Nel secondo caso, invece, il collegamento rinvia ad una pagina di un
altro sito omettendo il passaggio attraverso la "porta d'ingresso" del medesimo.
In alcuni casi l'ignaro navigatore potrà, dunque, avere la sensazione di trovarsi ancora
tra le pagine del sito che prima stava visitando.
Il linking pone alcuni problemi soprattutto in ipotesi di deep-linking.
Infatti quest'ultimo, permettendo di saltare la pagina iniziale del sito web ove il link
dirige, non solo impedisce il passaggio attraverso la pagina (home page) in cui sono
generalmente inseriti i messaggi pubblicitari che, di fatto, rendono possibile la vita del
sito "commerciale", ma può anche trarre in inganno l'utente rischiando, così,
di determinare una confusione in capo allo stesso oltre che di porre in essere attività
di concorrenza sleale così come disciplinata dall'art. 2598 cod. civ.
Oltretutto il deep-linking, come ben osservato in dottrina (TOSI, I
problemi giuridici di internet, Milano, 1999) può ritenersi lesivo delle norme poste
a tutela del marchio ed in particolare dell'art. 12 L.M. il quale, prevedendo che al
commerciante è fatto divieto di sopprimere il marchio del produttore o del commerciante
da cui ha ricevuto i prodotti o le merci, può, in via analogica, ritenersi applicabile
anche nell'ipotesi del deep-linking, atteso che, chi impiega ques'ultima forma di link, di
fatto utilizza un "prodotto" altrui omettendo il riferimento al realizzatore di
tale prodotto, fatta salva, comunque, lipotesi in cui sia prevista una particolare
forma di informazione (ad es. un disclaimer) circa la titolarità del sito linkato.
Discorso diverso deve essere invece effettuato per il surface link. La
liceità di tale tipologia di linking deriva dal principio generalmente accettato della
"implied license to link" secondo il quale il titolare di un sito, per il
fatto stesso di essersi collegato alla rete, autorizza gli altri partecipanti alla rete
stessa a predisporre un link verso il proprio sito.
Nella maggioranza dei casi tale pratica è ben accolta poiché il sito
cui il link rinvia aumenta enormemente le proprie possibilità di essere visitato e ciò
è l'obiettivo principale di ogni webmaster. Tuttavia il principio sopra riferito trova
l'ovvio limite nell'eventuale divieto esplicito di costituire link, da parte del titolare
del sito medesimo.
Il surface link deve essere, pertanto, ritenuto lecito, nel rilievo che
allo stesso non possono essere imputati né confusione né abusivo utilizzo di prodotti
altrui, ciò a meno che attraverso il link stesso non si discrediti il prodotto o
l'attività del concorrente, ovvero non ci si appropri di pregi dei prodotti o
dell'impresa di un concorrente.
Claudio Monteleone |