La conclusione di un
contratto "on line"
(Pubblicato su http://www.netjus.org/)
L'eccezionale sviluppo di Internet negli
ultimi anni ha determinato un incremento esponenziale della contrattazione on line,
tant'è che è sufficiente navigare qualche minuto per rendersi conto della miriade di
aziende che offrono in rete i propri prodotti e servizi.
Tale tipologia di negoziazione porta con sé una serie di problematiche, strettamente
connesse al mezzo utilizzato, che vanno necessariamente trattate in maniera separata.
Tralasciando (per ovvie ragioni di spazio) ogni argomentazione circa l'impiego della firma
digitale per i contratti la cui forma scritta è richiesta ad substantiam, va evidenziato
che gli schemi negoziali applicabili ai contratti conclusi on line sono sostanzialmente
quattro: l'offerta al pubblico, l'invito a proporre, il comportamento concludente e la
proposta ed accettazione. Tra questi ricorre maggiormente nella pratica quello del
comportamento concludente noto anche come "point and click" che si accompagna,
solitamente, con l'atto di pagamento attraverso l'autorizzazione all'addebito sulla carta
di credito; pratica, questa, che coinvolge l'applicazione delle norme riguardanti le
condizioni generali di contratto ed in particolare il problema della loro effettiva
conoscibilità.
In questo breve articolo porremo tuttavia l'attenzione esclusivamente sul tempo e sul
luogo di conclusione del contratto, rinviando ad altra sede per una trattazione d'insieme
della materia.
Il principio che regge il momento della conclusione di un contratto è quello enunciato
nell'art. 1326 cod. civ. il quale prevede che il contratto si conclude quando chi ha fatto
la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
Nel caso di contratti conclusi tra presenti non sorge alcun problema, atteso che lo
scambio delle dichiarazioni negoziali è contestuale.
Qualora si versi, invece, in ipotesi di contratti conclusi tra persone lontane, va tenuto
presente che le dichiarazioni negoziali sono atti recettizi che acquistano efficacia nel
momento in cui <<pervengono a conoscenza della persona cui sono destinati>>
(art. 1334 cod. civ.).
I contratti conclusi on line, siano essi stipulati tramite scambio di e-mail ovvero
attraverso il web, presentano il carattere dei contratti conclusi tra persone lontane
sicché agli stessi deve essere applicata la disciplina appena sopra ricordata.
Tuttavia detti contratti presentano alcune peculiarità proprie del mezzo utilizzato per
l'invio delle dichiarazioni.
Come ben evidenziato in dottrina1 tanto l'indirizzo e-mail quanto l'indirizzo
del sito web debbono essere considerati indirizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1335 cod. civ., cui far pervenire comunicazioni rilevanti ai fini della conclusione del
contratto , sicché sarà preciso onere del proponente il puntuale controllo della posta
in arrivo ed incomberà in capo allo stesso la prova eventuale di essersi trovato senza
sua colpa nellimpossibilità di conoscere laccettazione.
A differenza del mezzo postale ordinario, nel caso di contratti conclusi on line tramite
e-mail ovvero il web, il contratto deve ritenersi concluso nel momento in cui il server
del provider riceverà l'impulso elettronico dell'accettante.
Per quanto attiene al luogo di conclusione del contratto, con tutte le conseguenze che
tale definizione comporta2 , la regola generale ricavabile dallart. 1335
cod. civ. è che lo stesso va individuato laddove si trova il proponente nel momento in
cui ha notizia dell'accettazione.
Problemi particolari si pongono nel caso di dichiarazioni inviate tramite e-mail poiché
con l'uso di pc portatili è possibile che nel momento in cui viene "scaricata"
la posta elettronica il proponente si trovi in viaggio, magari in aereo. In tali
situazioni diventerebbe davvero difficile stabilire il luogo di conclusione del contratto.
Parte della dottrina3 sostiene che il luogo di conclusione sia comunque quello
in cui si trova il proponente nel momento in cui ha notizia dell'accettazione.
Altra parte della dottrina4 ritiene, invece, che luogo di conclusione, in
ipotesi di e-mail sia quello ove si trova il server del provider con cui è stato
stipulato il contratto d'accesso e dove è stato assegnato uno spazio di memoria per
l'indirizzo e-mail e che la stessa regola valga anche in ipotesi di contratti conclusi sul
web.
Quest'ultima impostazione recepisce e adatta, mutatis mutandis, il principio espresso
dalla Suprema Corte la quale, per i contratti conclusi via fax, chiarisce che luogo di
conclusione è quello in cui si trova il fax che contiene l'accettazione5 .
A nostro giudizio nessuno degli orientamenti appena riferiti soddisfa pienamente e ciò
perchè nel primo caso, come sopra sottolineato, è possibile che il proponente,
utilizzando un pc portatile, nel momento in cui ha notizia dellaccettazione si possa
trovare ovunque, mentre nel secondo il server del provider del proponente potrebbe essere
ubicato distante dal luogo in cui questi ha il proprio domicilio, addirittura in un paese
diverso. In entrambe le ipotesi si porrebbero seri problemi soprattutto circa la
determinazione della legge applicabile al contratto.
Appare piuttosto preferibile aderire alla regola contenuta nel Model of Law of Electronic
Commerce dell'UNCITRAL che indica quale luogo di conclusione del contratto quello in cui
il destinatario ha la sede principale, indipendentemente dal luogo di installazione del
sistema informatico ricevente. Tale conclusione, oltre a fornire un criterio chiaro ed
univoco, risulta maggiormente aderente al principio del collegamento più stretto di cui
alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980.
Claudio Monteleone
1 TOSI (a cura di), I
problemi giuridici di internet, Milano, 1999, p. 24.
2 In particolare l'esistenza della giurisdizione italiana e l'individuazione
del criterio di competenza territoriale, qualora vi sia la giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria.
3 ALBERTINI, Osservazioni conclusive sulla conclusione del contratto tramite
computer e sull'accettazione di un'offerta in Internet, in Giust. civ., 1, 1997, II, p.
39.
4 TOSI (a cura di), I problemi giuridici di internet, cit., p. 27.
5 Cass. SS. UU., Sent. n. 892 del 25 gennaio 1995.
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