La conclusione di un contratto "on line"

(Pubblicato su http://www.netjus.org/)

 

L'eccezionale sviluppo di Internet negli ultimi anni ha determinato un incremento esponenziale della contrattazione on line, tant'è che è sufficiente navigare qualche minuto per rendersi conto della miriade di aziende che offrono in rete i propri prodotti e servizi.

Tale tipologia di negoziazione porta con sé una serie di problematiche, strettamente connesse al mezzo utilizzato, che vanno necessariamente trattate in maniera separata.

Tralasciando (per ovvie ragioni di spazio) ogni argomentazione circa l'impiego della firma digitale per i contratti la cui forma scritta è richiesta ad substantiam, va evidenziato che gli schemi negoziali applicabili ai contratti conclusi on line sono sostanzialmente quattro: l'offerta al pubblico, l'invito a proporre, il comportamento concludente e la proposta ed accettazione. Tra questi ricorre maggiormente nella pratica quello del comportamento concludente noto anche come "point and click" che si accompagna, solitamente, con l'atto di pagamento attraverso l'autorizzazione all'addebito sulla carta di credito; pratica, questa, che coinvolge l'applicazione delle norme riguardanti le condizioni generali di contratto ed in particolare il problema della loro effettiva conoscibilità.

In questo breve articolo porremo tuttavia l'attenzione esclusivamente sul tempo e sul luogo di conclusione del contratto, rinviando ad altra sede per una trattazione d'insieme della materia.

Il principio che regge il momento della conclusione di un contratto è quello enunciato nell'art. 1326 cod. civ. il quale prevede che il contratto si conclude quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Nel caso di contratti conclusi tra presenti non sorge alcun problema, atteso che lo scambio delle dichiarazioni negoziali è contestuale.

Qualora si versi, invece, in ipotesi di contratti conclusi tra persone lontane, va tenuto presente che le dichiarazioni negoziali sono atti recettizi che acquistano efficacia nel momento in cui <<pervengono a conoscenza della persona cui sono destinati>> (art. 1334 cod. civ.).

I contratti conclusi on line, siano essi stipulati tramite scambio di e-mail ovvero attraverso il web, presentano il carattere dei contratti conclusi tra persone lontane sicché agli stessi deve essere applicata la disciplina appena sopra ricordata.

Tuttavia detti contratti presentano alcune peculiarità proprie del mezzo utilizzato per l'invio delle dichiarazioni.

Come ben evidenziato in dottrina1 tanto l'indirizzo e-mail quanto l'indirizzo del sito web debbono essere considerati indirizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1335 cod. civ., cui far pervenire comunicazioni rilevanti ai fini della conclusione del contratto , sicché sarà preciso onere del proponente il puntuale controllo della posta in arrivo ed incomberà in capo allo stesso la prova eventuale di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di conoscere l’accettazione.

A differenza del mezzo postale ordinario, nel caso di contratti conclusi on line tramite e-mail ovvero il web, il contratto deve ritenersi concluso nel momento in cui il server del provider riceverà l'impulso elettronico dell'accettante.

Per quanto attiene al luogo di conclusione del contratto, con tutte le conseguenze che tale definizione comporta2 , la regola generale ricavabile dall’art. 1335 cod. civ. è che lo stesso va individuato laddove si trova il proponente nel momento in cui ha notizia dell'accettazione.

Problemi particolari si pongono nel caso di dichiarazioni inviate tramite e-mail poiché con l'uso di pc portatili è possibile che nel momento in cui viene "scaricata" la posta elettronica il proponente si trovi in viaggio, magari in aereo. In tali situazioni diventerebbe davvero difficile stabilire il luogo di conclusione del contratto.

Parte della dottrina3 sostiene che il luogo di conclusione sia comunque quello in cui si trova il proponente nel momento in cui ha notizia dell'accettazione.

Altra parte della dottrina4 ritiene, invece, che luogo di conclusione, in ipotesi di e-mail sia quello ove si trova il server del provider con cui è stato stipulato il contratto d'accesso e dove è stato assegnato uno spazio di memoria per l'indirizzo e-mail e che la stessa regola valga anche in ipotesi di contratti conclusi sul web.

Quest'ultima impostazione recepisce e adatta, mutatis mutandis, il principio espresso dalla Suprema Corte la quale, per i contratti conclusi via fax, chiarisce che luogo di conclusione è quello in cui si trova il fax che contiene l'accettazione5 .

A nostro giudizio nessuno degli orientamenti appena riferiti soddisfa pienamente e ciò perchè nel primo caso, come sopra sottolineato, è possibile che il proponente, utilizzando un pc portatile, nel momento in cui ha notizia dell’accettazione si possa trovare ovunque, mentre nel secondo il server del provider del proponente potrebbe essere ubicato distante dal luogo in cui questi ha il proprio domicilio, addirittura in un paese diverso. In entrambe le ipotesi si porrebbero seri problemi soprattutto circa la determinazione della legge applicabile al contratto.

Appare piuttosto preferibile aderire alla regola contenuta nel Model of Law of Electronic Commerce dell'UNCITRAL che indica quale luogo di conclusione del contratto quello in cui il destinatario ha la sede principale, indipendentemente dal luogo di installazione del sistema informatico ricevente. Tale conclusione, oltre a fornire un criterio chiaro ed univoco, risulta maggiormente aderente al principio del collegamento più stretto di cui alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980.

Claudio Monteleone


1 TOSI (a cura di), I problemi giuridici di internet, Milano, 1999, p. 24.

2 In particolare l'esistenza della giurisdizione italiana e l'individuazione del criterio di competenza territoriale, qualora vi sia la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

3 ALBERTINI, Osservazioni conclusive sulla conclusione del contratto tramite computer e sull'accettazione di un'offerta in Internet, in Giust. civ., 1, 1997, II, p. 39.

4 TOSI (a cura di), I problemi giuridici di internet, cit., p. 27.

5 Cass. SS. UU., Sent. n. 892 del 25 gennaio 1995.

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