La duplicazione abusiva del
software alla luce della nuova normativa sul diritto d'autore
(Pubblicato su http://www.netjus.org/)
Le critiche che da più parti1 sono state
mosse al disegno di legge di riforma della Legge D.A. ed in particolare alla nuova
formulazione dell'art. 171bis non hanno, purtroppo, trovato ascolto, sicché lo scorso 18
agosto 2000 è stata definitivamente approvata la Legge n. 2482 (pubblicata
sulla G.U. n. 206 del 4/9/2000) che ha apportato profonde modifiche alla Legge D.A. ed in
particolare alle norme di natura penale.
In questa sede ci si limiterà ad analizzare solamente la norma racchiusa nell'art. 171bis
novellato e relativa alla duplicazione abusiva di programmi per elaboratori che
rappresenta, probabilmente, la cartina di tornasole della volontà del Legislatore di
stabilire un forte deterrente alla duplicazione di software.
Il 1° comma dell'art.
171bis nella precedente versione prevedeva che: <<Chiunque abusivamente duplica a
fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini o avendo motivo di ritenere
che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della
reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. Si
applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire
o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratore....>>.
In un recente commento a
tale norma veniva evidenziato che il reato di cui al 1ºcomma dellart. 171bis
risultava integrato dal solo fatto di duplicare abusivamente un software altrui se
accompagnato dal dolo specifico del fine di lucro da intendersi quale <<vantaggio
o, comunque, qualsiasi utilità economica quantificabile e, quindi, anche il risparmio di
spesa purché tale spesa si inserisca in un'attività professionale produttiva, rispetto
alla quale spese ed entrate si fronteggiano almeno idealmente e diano luogo ad un saldo3>>.
L'interpretazione testé
fornita della norma in questione, si poneva, peraltro, in contrasto con una sentenza del
Pretore di Cagliari del 3/12/19964 laddove quest'ultimo riteneva che il termine
lucro doveva intendersi come <<un guadagno patrimoniale ossia un accrescimento
patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o più' beni>> specificando
espressamente che <<esso non coincide in linea di principio con il termine
profitto, che ha un significato ben più' ampio. Il profitto può implicare sia il lucro:
quindi l'accrescimento effettivo della sfera patrimoniale, che la mancata perdita
patrimoniale ossia il depauperamento dei beni di un soggetto>>.
In buona sostanza con
tale sentenza il Pretore di Cagliari intendeva escludere dalla fattispecie incriminatrice
della norma di cui all'art. 171bis l'ipotesi di duplicazione abusiva di software
effettuata al solo fine di risparmiare il denaro necessario all'acquisto del programma e
ciò non solo in ipotesi di duplicazione abusiva di software per darne copia ad amici o
per ragioni mosse da una semplice passione per il mondo dell'informatica, ma anche in
ipotesi di utilizzo del software abusivamente duplicato per attività di tipo
professionale.
Tale giurisprudenza,
tuttavia, veniva contrastata da altra successiva del Tribunale di Torino il quale, con
sentenza del 20/4/20005, sosteneva che il fine di lucro comprende anche il
profitto ritraibile dal risparmio di costi.
Il provvedimento in
questione ampliava, dunque, rispetto al Pretore di Cagliari la portata dell'art. 171bis in
quanto escludeva la penale responsabilità solamente per il caso in cui duplicazione
abusiva di software risultasse posta in essere da un privato per un "uso
personale". Il Tribunale di Torino riteneva, con ciò, penalmente rilevante la
duplicazione abusiva di programmi se effettuata, anche da un privato, nell'ambito della
propria attività lavorativa.
In tale direzione si è
espresso nuovamente il Tribunale di Torino in epoca successiva (sentenza del 13 luglio
2000)6 affermando che le interpretazioni fornite al termine "fine di
lucro" di cui allart. 171bis tanto dal Pretore di Cagliari quanto dal Tribunale
di Torino riguardavano illecite duplicazioni di software effettuate in ambito
imprenditoriale, poiché il fine di lucro non si attaglia ad ipotesi di duplicazioni
abusive poste in essere da privati se tali comportamenti non siano in alcun modo
riconducibili allattività lavorativa svolta dai privati stessi.
La recente
giurisprudenza del Tribunale di Torino, allargando loriginario dolo specifico dal
"fine di lucro" al "fine di profitto" ha, in un certo senso,
anticipato le scelte del Legislatore.
Infatti con la Legge
248/2000 il 1º comma dellart. 171bis è stato così modificato: " 1.
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto
alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni
a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o lelusione
funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena
non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se
il fatto è di rilevante gravità>> (in neretto le modifiche sostanziali
apportate alla norma) .
Dalla lettura della
norma appare in tutta evidenza la volontà del Legislatore di dare copertura normativa
all'interpretazione giurisprudenziale relativa al dolo specifico. Infatti, come già
sottolineato, loriginario "fine di lucro" è stato modificato in
"fine di profitto".
La grossa preoccupazione
che sorge da tale modifica consiste nel fatto che il Legislatore, accedendo
all'interpretazione giurisprudenziale più recente (Tribunale di Torino) relativa al
"fine di lucro", non ha ritenuto di specificare che la norma in questione non si
applica qualora la duplicazione abusiva di programmi sia posta in essere da privati al di
fuori della loro attività professionale. Tale omissione rappresenta, a mio avviso, un
concreto pericolo, atteso che, stante la lettera della norma (l'art. 171bis apre con
"chiunque"), anche il privato che duplica abusivamente software per
tenerne presso di sé una copia, evitando così di spendere denaro per l'acquisto della
copia autorizzata, potrà essere ritenuto penalmente responsabile.
Si tenga presente,
inoltre, che le pene edittali previste dall'art. 171bis novellato sono particolarmente
elevate (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da L. 5.000.000 a L. 30.000.000) ed un
"innocuo" duplicatore abusivo di software subirebbe un trattamento sanzionatorio
affatto diverso da chi si macchi di reati particolarmente gravi quali, ad esempio,
l'omicidio colposo.
A mio giudizio, e non
solo mio7, le tutele concesse ai diritti delle software houses in sede civile
sono già più che sufficienti a garantire queste ultime per le ipotesi di duplicazioni
abusive e, comunque, non si ravvisa alcun tipo di allarme sociale da comportamenti per
nulla pericolosi quali, ad esempio, lo scambio di videogiochi vecchi di qualche anno.
Sul punto ritengo,
pertanto, che sia necessario un intervento del Legislatore al fine di evitare che allo
stato, qualche Giudice un po troppo "zelante", possa applicare alla
lettera la norma di cui allart. 171bis 1º comma e conseguentemente condannare,
oltretutto con sanzioni particolarmente "pesanti", tutte quelle duplicazioni
abusive di programmi poste in essere al di fuori di attività di tipo imprenditoriale e
per di più non sorrette da alcuna volontà di commercializzare tali prodotti.
Claudio Monteleone
1 Manuel Bucarella, Digital society e
diritto penale: la duplicazione abusiva del software (http://www.firms.findlaw.com/manuello/memo5.htm)
- Comunicato ALCEI del 15 marzo 1999, Modifiche ingiuste e incivili alla legge sul
diritto d'autore (http://www.alcei.it/sequestri/cs990315.html)
- Comunicato ALCEI del 25 luglio 2000, Va di male in peggio la legislazione italiana
sul "diritto d'autore" (http://www.alcei.it/news/cs000725.html)
2 Il testo integrale della legge è
disponibile sul sito http://www.interlex.it/testi/l00_248.htm
3 BORRUSO, La tutela giuridica del
software - Diritto d'autore e brevettabilità, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 95.
4 Il testo della sentenza è consultabile
al sito http://www.interlex.it/testi/ca031296.htm
5 Il testo integrale della sentenza è
consultabile al sito http://www.interlex.it/testi/to000420.htm
6Il testo integrale della sentenza è
consultabile al sito http://www.interlex.it/testi/to000713.htm
7Comunicato ALCEI del 15 marzo 1999 e del
25 luglio 2000 cit. |